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Ordinanza — n. 7131/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly denied them based on the appellant's specific criminal history and repeated offenses over several years. The court ruled that the negative criminal record precluded the granting of such mitigation, validating the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis d.lgs. 74/2000; Art. 5, 8 d.lgs. 74/2000: The denial of generic mitigating circumstances is lawful when the defendant's prior criminal record demonstrates a specific criminological personality in the relevant sector, rendering the mere lack of a criminal record insufficient for mitigation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record criminal personality denial of mitigation inadmissible appeal repeated offenses Art. 62-bis d.lgs. 74/2000 notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 5, 8 d.lgs. 74/2000
Art. 62-bis d.lgs. 74/2000
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA LUCIANO nato a TARANTO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; D'Andria Luciano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Lecce lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 5, 8 d.lgs.74/2000. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, tontharrii=etcisma,. vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, evidenziando peraltro che la condotta illecita si è protratta e reiterata per diverse annualità.

Risulta, d'altronde, che i precedenti penali dell'imputato si riferiscono a reati specifici, ciò che connota negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico nel settore in disamina, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres