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Ordinanza — n. 7128/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for tax fraud due to failure to raise threshold and subjective element issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the threshold and subjective element arguments during the second instance proceedings. The appellate court had already addressed these specific defenses regarding the VAT credit offset and the application of Article 131 bis of the Penal Code. Consequently, the court ruled that these omissions rendered the current grievances inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must be raised in the second instance; failure to contest the completeness of the appellate summary renders subsequent grievances inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Second Instance Omission Tax Fraud Threshold Subjective Element Cassa delle Ammende Art. 606 CPP tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Pertanto, queste sono inammissibili a norma dell'art. 606 comma, 3 cod.
art. 5 d.lgs.74/2000
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANTI ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 23/04/1971 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Spanti Antoni6 ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la eiDa-mJ, t` Corte di appello di 11:1 lo ha condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.74/2000. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al superamento dei valori soglia e alla conseguente affermazione della responsabilità, fondata sull'esame del c.d. spesometro e su presunzioni tributarie, e non su una effettiva verifica contabile, e con il secondo motivo, insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è inammissibile. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, entrambe le censure non sono state dedotte in appello, che verteva sul superamento della soglia di punibilità, posto che la società vantava un credito IVA da compensare con l'ammontare dell'IVA a debito derivante dalle fatture esaminate in sede di accertamento fiscale, sul diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e sul trattamento sanzionatorio. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado le doglianze in disamina.

Pertanto, queste sono inammissibili a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere esten ore Il President