Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7126/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review on discretionary sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly denied generic mitigating circumstances because the appellant had previously violated the same urban access ban, demonstrating a lack of positive character elements required for such leniency. Furthermore, the refusal to apply the non-mention benefit was a substantive decision on the appellant's personality and deliberate disregard for public order, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10 D.L. n. 14/2017; Art. 604 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the subject lacks positive character elements, and the refusal of the non-mention benefit constitutes a substantive judgment on personality and public order that cannot be reviewed on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances non-mention benefit urban access ban substantive judgment cassation inadmissibility public order safety repeated violation tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 D.L. n. 14/2017
Art. 604 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGARA LUIGI nato a PALERMO il 07/07/1974 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; 9.ft2 . Zangara Luigi ricorre per cassazione avversVsentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 D.L.n.14/2017, per aver violato il divieto del Questore di accesso ad una determinata zona urbana, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo, violazione di legge in ordine al diniego della non menzione della condanna.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).

Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi positivi e la condotta successiva al fatto per cui si procede, avendo il ricorrente nuovamente violato la medesima normativa. In ordine al diniego del beneficio della non menzione, il giudice territoriale, con determinazione afferente al merito e non sindacabile in questa sede, ha richiamato le modalità del fatto e la personalità del ricorrente, che ha deliberatamente ignorato il divieto posto a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, confermando il decisum del primo giudice.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. osì deciso in Roma, il 1