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Ordinanza — n. 7125/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for arson conviction due to lack of new facts and flawed general mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly inferred property ownership and denied general mitigating circumstances, but the Court found no new facts to justify a different factual reading. The decision upheld the lower court's reasoning that the appellant's possession of the land and accumulation of waste negated the need for general mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 256 bis d.lgs. 152/2006; Art. 600 c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or grant new interpretations of evidence, and general mitigating circumstances require positive elements regarding the subject's personality rather than merely the absence of negative traits.

Parole chiave

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arson conviction property ownership inference general mitigating circumstances waste accumulation cassation inadmissibility confiscation of area factual re-evaluation deposito tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 256 bis comma 5, d.lgs. 152/2006
Da qui anche la statuizione relativa alla confisca dell'area, ai sensi dell'art. 256 bis comma 5, d.lgs.152/2006.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCARINO GAETANO nato a SIRACUSA il 29/01/1964 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Boscarino Gaetano ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256 bis d.vo 152/2006, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto il giudice ha inferito erroneamente la proprietà dell'area ove il complice incendrGa un frigorifero abbandonato, e in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla confisca.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Con riferimento all'affermazione della responsabilità la Corte territoriale, con motivazione logica ed esente da vizi, ha affermato che l'area in questione era comunque nella disponibilità dell'imputato, essendo, peraltro sopraggiunto sui luoghi, senza addurre alcuna giustificazione alternativa, se non il possesso del fondo. Peraltro, il giudice ha evidenziato che nell'atto di impugnazione il ricorrente ha affermato di aver bonificato i luoghi, affermazione che conferma che egli è il proprietario del fondo. Da qui anche la statuizione relativa alla confisca dell'area, ai sensi dell'art. 256 bis comma 5, d.lgs.152/2006.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).

Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi positivi, ha richiamato i numerosi precedenti penali e per contro, affermato che il ricorrente, quale possessore dell'area, aveva accumulato un'ingente quantità di rifiuti, gestendo di fatto una discarica abusiva. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 92.c,