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Ordinanza — n. 7123/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong to trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant's grievances concerned the evaluation of evidence and factual reconstruction, which are reserved for the trial court. The lower court had established responsibility based on photographic evidence, witness testimony, and the discovery of ammunition, findings deemed rational and non-contradictory. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the narrow scope of legal errors reviewable at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 1 lett. a), L.n. 157 del 1992; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments must be limited to legal errors; complaints regarding the evaluation of evidence and the reconstruction of facts are inadmissible unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evaluation of evidence review factual reconstruction standard numerus clausus of complaints judicial discretion facts impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 1 lett. a), L.n. 157 del 1992
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE GIOVANNI nato a CALANNA il 05/02/1964 avverso la sentenza del 27/11/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; edr-x Fedele Giovanni ricorre per cassazione avversoentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria di condanna per il reato di cui all'art. 30, comma 1 lett.a), L.n.157 del 1992, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e all'omessa assunzione di prova decisiva. twesitigne=1:60<a doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, essendo il giudice a quo pervenuto a conclusioni in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la responsabilità emerge in modo evidente dalla acquisizione della documentazione fotografica e dalle dichiarazioni del teste Carradori, che nella sua qualità di agente accertatore, aveva visionato le immagini- effettuate da un ambientalista che ha effettuato la segnalazione- che ritraevano un soggetto che imbracciava un fucile e che puntava i volatili, e che aveva riscontrato nel luogo oggetto di segnalazione la presenza del ricorrente mentre avvistava con un binocolo il passaggio dei falchi, e che erano stati rinvenuti, nell'incavo di un albero in prossimità di quei luoghi, 27 munizioni inesplose e una cartuccia esplosa.

L'imputato è stato riconosciuto dalle immagini visionate. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 liere esten