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Ordinanza — n. 7119/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for copyright infringement and receiving charges due to inadmissibility and lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant reargued facts regarding copyright infringement and receiving that were already thoroughly examined by the lower courts without introducing new evidence. The court rejected the appeal because the third ground was not raised in the second instance and the lower court's reasoning was logical and based on established trial findings.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds were not properly raised in the second instance or if the lower court's reasoning is logical and based on undisputed trial facts, preventing a new factual evaluation by the Supreme Court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility copyright infringement charges receiving criminal liability second instance omission court costs and fine realizzazione forzata di immobili misure d'esecuzione forzata sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE YERIM nato il 08/02/1967 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cisse Yerim ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.171 ter L.633/1941 e 648 cod. pen., deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di messa in vendita di supporti audiovisivi illecitamente duplicati, con il secondo, in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione e, con il terzo, in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Con riferimento all'affermazione della responsabilità per i due reati in contestazione (primi due motivi di ricorso), la Corte territoriale, con motivazione logica ed esente da vizi, ha affermato che il ricorrente è stato sorpreso sulla via pubblica all'atto di vendere, esponendo la merce su una bancarella, numerosi Cd e DVD privi di contrassegno SIAE e con copertina fotocopiata. Anche in relazione al reato di ricettazione, il giudice ha evidenziato che la merce esposta era costituita da materiali audiovisivi illecitamente duplicati, e che il reato presupposto nel caso in disamina è costituito dall'illecita duplicazione di tale materiale e non dal furto, come asserito dal ricorrente.

Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la terza censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il