Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7117/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for cassation were too generic and lacked specific legal or factual arguments. The appellant merely requested the annulment of the lower court's conviction without detailing the reasons supporting his defense or analyzing specific flaws in the reasoning. Consequently, the court applied the procedural rule that such generic appeals are inadmissible, ordering the dismissal and the payment of court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons or factual elements supporting the request for annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds procedural code lack of motivation court costs addebito di tasse ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 06/05/1959 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Esposito Ciro ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt.9, 10, comma 2, L.14/2017, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza formulare alcuna tesi difensiva, né analizzare alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 p Consigliere estensore Il Presidente