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Ordinanza — n. 6951/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on non-punishment grounds as issues were already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Andrea Fantoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fantoni challenged a lower court's exclusion of the non-punishment defense under Article 131-bis, arguing it was unfounded. The court rejected this because the lower court had already ruled that prior convictions for evasion and other crimes precluded this defense, making the issue fully resolved.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 337 c.p.; The Court of Cassation holds that an appeal challenging the exclusion of the non-punishment defense is inadmissible when the lower court has already determined that prior convictions for similar offenses preclude such a defense.

Parole chiave

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non-punishment defense Article 131-bis prior convictions preclusive effect inadmissible appeal Article 337 Cassation procedure sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 337 c.p.
131-bis è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come preclusive si rivelassero le condanne intervenute in ordine a due ipotesi di evasione e quelle per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
131-bis è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come preclusive si rivelassero le condanne intervenute in ordine a due ipotesi di evasione e quelle per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTONI ANDREA nato a PARMA il 08/03/1972 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fantoni Andrea; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come preclusive si rivelassero le condanne intervenute in ordine a due ipotesi di evasione e quelle per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. da ritenersi della stessa specie di quello per cui è processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/