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Ordinanza — n. 6950/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of rejected second-instance arguments on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hoxha Elvis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding criminal liability, recidivism, and mitigating circumstances were found to be identical to those already rejected by the Court of Appeal of Bologna. The court ruled that such repetitive complaints constitute generic grievances rather than valid legal errors, citing the principle that second-instance courts cannot re-evaluate merits already decided.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when it relies on grounds identical to those rejected in the second instance, as these constitute generic complaints rather than specific errors of law or fact.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments second instance review generic grievances cassation procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione ricusazione del pubblico ministero impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA ELVIS nato il 14/03/1990 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hoxha Elvis; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso tesi a confutare la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla torte di appello (pagg. 2, 3 e 4); che, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando è fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01