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Ordinanza — n. 6948/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6948/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Tranzanu inadmissible due to the generic nature of his legal grounds. Tranzanu argued for a violation of law, but the court found his submission merely evocative without providing specific factual or legal reasons for verification. Consequently, the appeal was rejected, and Tranzanu was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible for generic grounds when the cited violations lack a precise exposition of the factual or legal reasons submitted to verification.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible cassation lack of specific arguments procedural dismissal fine fund penalty motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANZANU MARIO nato a MODENA il 18/03/1993 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tranzanu Mario OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0