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Ordinanza — n. 6946/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of rejected second-instance arguments regarding criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by El Aabd Salah Eddine inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of law concerning the criminal intent required for the offense under Article 340 of the Penal Code. The Court rejected this because the same arguments were already thoroughly refuted by the Court of Appeal of Bologna, which found the defendant aware that his actions would disrupt transport services. Consequently, the appeal was dismissed as it merely repeated rejected grounds without presenting new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 340 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when it relies on the same grounds as the second-instance appeal that were adequately refuted, as such repetition constitutes generic complaints rather than a genuine challenge to the lower court's reasoned judgment.

Parole chiave

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criminal intent Article 340 Penal Code inadmissible appeal repetition of arguments Court of Cassation second instance transport disruption perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 340 cod. pen.
art. 340 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AABD SALAH EDDINE nato il 03/01/1984 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Aabd Salah Eddine OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce violazione di legge in ordine al dolo del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'imputato fosse consapevole che il proprio comportamento avrebbe determinato l'interruzione o il turbamento del servizio di trasporto per la gravità del colpo inferto alla vittima (pag. 3); che, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando è fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il