Italian court dismisses appeal for omission of aid and resistance to public official as inadmissible due to reiterated grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Giovanni Tanino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced liability regarding omission of aid, resistance to a public official, and a mitigating circumstance of intoxication, but the lower court had already thoroughly refuted these claims. The supreme court upheld the decision because the appellant's arguments were merely repetitions of points already adequately addressed and rejected by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal reiterates grounds already adequately refuted by the court of appeal, the appeal must be declared inadmissible without examining the merits of the alleged violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI TANINO nato a CANICATTI' il 31/07/1998 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Giovanni Tanino OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge (anche processuale quanto. al terzo motivo) in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale e trattamento sanzionatorio costituiscono reiterazione di motivi adeguatamente confutati dalla Corte di appello nella parte in cui ha apprezzato la sussistenza del dolo del delitto di cui al capo 2) allorché fuggiva dopo un incidente che aveva provocato lesioni ad altra persona, poneva in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali che, dopo aver rintracciato l'auto e bussato alla porta dell'abitazione di costui, si vedevano spinti violentemente dal ricorrente per impedire la necessaria identificazione per l'incidente occorso; che corretta e completa risulta la parte della decisione che ha dato atto della congruità della pena per come determinata, della manifesta infondatezza della richiesta della attenuante di cui all'art. 91 cod. pen., non vertendosi in ipotesi di ubriachezza determinata da caso fortuito, e dell'assenza di elementi positivi da valorizzare anche in presenza della grave intensità del dolo insita nella condotta attraverso cui si pretendeva l'impunità per quanto posto in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso