Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the defendant rather than a registered defense attorney. The defendant argued for a review of the lower court's sentencing on charges of resistance to a public official and aggravated property damage, but the court found a procedural defect under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the petition was rejected without merits, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney; personal signature by the accused renders the petition inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRADI MOHAMED nato il 28/11/1992 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAcl-ato-~ise-a+Fe-pert-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Erradi Mohamed ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha rideterminato la pena in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
2. Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. della decisione impugnata quanto a responsabilità e trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.
3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il