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Ordinanza — n. 6941/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6941/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed generic and insufficient. The appellant challenged the liquidation of litigation costs, but the court noted the argument failed to compare the current decision with the rescissory judgment or the Supreme Court's annulment ruling. Consequently, the appeal was rejected for lacking the precise factual or legal reasoning required for verification, resulting in a condemnation to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not contain the precise exposition of the facts or legal reasons to be verified.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility litigation costs liquidation rescissory judgment comparison cassation appeal rejection procedural costs condemnation condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANI MAURO nato a UMBERTIDE il 20/02/1958 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bani Mauro; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'intervenuta liquidazione delle spese di legittimità è generico in quanto non si confronta né con la decisione della cassazione rescindente, né con quella della Corte di appello nel giudizio rescissorio, che ha invero limitato le spese a quelle del giudizio di legittimità, conformemente a quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Suprema Corte; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/