Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of rejected second-instance arguments on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Palma Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in finding his criminal liability under Article 334 of the Penal Code, but the Court found these claims were identical to those already rejected in the second instance. The court ruled that such repetitive grievances are legally generic and do not constitute valid grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when based on the same grounds rejected in the second instance, as these are either non-reviewable merit evaluations or generic complaints lacking specific legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/04/1968 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Palma Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto. di cui all'art. 334 cod. pen. è riproduttivo di identica censura . adeguatamente confutata dalla Corte di appello; che, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando è fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20