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Ordinanza — n. 6937/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic motives lack specific legal criticism regarding non-prosecution cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Setola Agostino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations regarding the non-prosecution cause and excessive sanctions, but the court found these grounds generic and lacking effective criticism. Consequently, the specific legal issues raised were not examined because the arguments failed to meet the threshold for substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Motives in cassation appeals must be specific and grounded in the record; generic evocations without effective criticism render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility generic legal motives non-prosecution cause procedural costs award violation of law claim remissione della pena riscossione di pene pecuniarie alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETOLA AGOSTINO nato a NAPOLI il 05/07/1975 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Setola Agostino; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risultano motivi generici in. quanto privi di effettiva censura meramente evocata e indeducibili perché mai sottoposti al vaglio della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2