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Ordinanza — n. 6936/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural bar preventing raising prescription after appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6936/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for prescription of the crime based on a disputed date and administrative bond validity, but the appellate court had already rejected these defenses. The Supreme Court ruled that the procedural bar under Article 129 of the Code of Criminal Procedure precludes raising prescription arguments after the appellate judgment, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The procedural bar established by Article 129 of the Code of Criminal Procedure prevents the raising or examination ex officio of prescription as a ground for extinguishing the crime when it matures after the appellate judgment.

Parole chiave

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procedural bar prescription of crime appellate judgment Cassation appeal extinguishment of offense recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA ORNELLA nato a CONSELVE il 17/12/1959 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Della Santina Ornella e la memoria della difesa del 18 dicembre 2024 con cui, insistendo nei motivi di ricorso, si deduce la prescrizione del delitto; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi di identiche censure (seppure rese secondo un ordine differente rispetto a quanto dedotto in sede di gravame) adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la rilevanza della validità del vincolo amministrativo sul mezzo, ha rappresentato l'incoferenza degli errori materiali posti in essere dai verbalizzanti, l'illogicità della tesi a mente della quale la ricorrente non sarebbe l'effettiva titolare del mezzo (ciò sostenuto sula base di quanto registrato al PRA) contraddittoriamente invece affermata all'atto della verbalizzazione (pag. 3 e 4), ha confermato la pena irrogata, ritenuta complessivamente adeguata, tenendo ferma la contestata recidiva spiegata dalla aumentata pericolosità, essendo indifferente la ricorrente agli interventi di giustizia viste le continue sentenze di condanna sino al 2011 (ultima quella per un furto commesso il 9 marzo 2011); che logica e completa risulta, altresì l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche spiegata attraverso l'apprezzata assenza di elementi favorevoli e la irrilevanza di quelli prospettati dalla difesa anche in ragione del periodo interessato alle problematiche fisiche e familiari poste all'attenzione del Collegio di merito; rilevato che il motivo con cui si deduce la prescrizione in ragione della diversa data in cui sarebbe stato consumato il reato (8 marzo 2015 invece del 13 marzo 2017) è manifestamente infondato tenuto conto che il termine di nove anni necessari per la prescrizione in ragione della recidiva contestata non sarebbe comunque perento in data precedente rispetto alla sentenza di appello; che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co