Appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds lacking factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fathalli Issam inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds were generic and lacked specific factual correlation to the challenged decision, merely evoking previous errors without addressing the current judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the legal requirement of specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual correlation to the decision under review, failing to demonstrate a precise link between the arguments and the contested ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHALLI ISSAM nato il 27/10/1993 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fathalli Issam OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio non è stato dedotto in sede di gravame ed è, altresì, generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato tenuto; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il