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Ordinanza — n. 6932/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity of grounds regarding resistance charge under Art. 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Radukanovic Marko inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant alleged defects in the reasoning of the Bologna Court of Appeal concerning the crime of resistance under Article 337 of the Penal Code, but the court found these claims merely evocative without specific factual or legal assertions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and lack a precise exposition of the facts or legal reasons to be verified.

Parole chiave

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generic grounds appeal resistance crime Art. 337 Penal Code inadmissible appeal lack of specific reasoning ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADUKANOVIC MARKO nato il 20/08/1976 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Radukanovic Marko OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei. confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0