Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6929/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against home detention violation conviction for recidivist criminal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6929/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Nasser Hussein inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating home detention orders. The appellant argued against the finding of intent and the recidivism status, but the court noted these points were already adequately refuted by the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the claim that the sentence was excessive, citing established legal principles regarding recidivism and statutory minimums.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.; Art. 69, quarto comma cod. pen.: Appeals challenging the finding of intent in home detention violations or the application of recidivism are inadmissible if the lower court's reasoning adequately refutes the appellant's arguments and correctly applies statutory minimums.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention violation criminal recidivism intent in criminal law Cassazione appeal inadmissible appeal pericolo di reiterazione criminalità persistente aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
Art. 69, quarto comma cod. pen.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASSER HUSSEIN nato il 25/12/1963 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nasser Hussein; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del dolo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte.di appello che ha messo in evidenza come il .ricorrente, a conferma della consapevole violazione dell'ordinanza che gli imponeva di non uscire da casa se non nella fascia oraria autorizzata, avesse tentato di nascondersi alla vista delle forze di polizia; rilevato che analogo limite presenta il secondo motivo in merito alla ritenuta recidiva, confermata con adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale dato atto che la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., era già stata riconosciuta nell'ambito della sentenza definitiva la cui misura domiciliare applicata era stata violata ed apprezzato l'aumentata pericolosità desunta dalle numerose condanne anche per reati analoghi; ritenuto che il terzo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è manifestamente infondato e generico, vista la corretta motivazione secondo cui il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche non potesse essere differentemente calibrato ex art. 69, quarto comma, cod. pen. e che la pena, determinata nel minimo edittale, non potesse essere ulteriormente ridotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso