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Ordinanza — n. 6928/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments on sentencing and mitigating circumstances are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Uconotti Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing and the denial of generic mitigating circumstances, arguing against the court's assessment. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting they reproduced identical issues already resolved by the Court of Appeal based on the appellant's criminal history and the gravity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and reproduce issues already decided by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing review mitigating circumstances criminal history Court of Cassation procedural dismissal adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCONOTTI FABRIZIO nato a TREVISO il 26/08/1986 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Uconotti Fabrizio; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si rivolgono cesure al trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione già sottoposta ai vaglio della Corte di appello che ha valorizzato, al riguardo, sia il profilo personologico del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, uno, in particolare, posto in essere dopo quello contestato, sia la gravità della condotta di reato per come in concreto realizzatasi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/202