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Ordinanza — n. 6927/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as capacity issue already decided and second ground is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground regarding the appellant's capacity to understand and will was rejected because the lower courts had already examined this issue with updated expert reports confirming capacity. The second ground was deemed inadmissible because the appellant failed to articulate specific reasons, merely requesting acquittal on subjective elements which were already resolved by the finding of full capacity. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested issue was already examined by the trial courts and resolved, or if the appellant fails to provide specific arguments supporting their claims.

Parole chiave

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inadmissible appeal capacity to understand partial mental defect subjective element court costs and fine capacità di stare in giudizio motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERDOUH SAADALLAH nato il 03/01/1990 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Jerdouh Saadallah; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'incapacità di intendere e di volere è questione già sottoposta al vaglio dei giudici di merito che hanno rilevato come l'ultima perizia .effettuata, sì tenendol conto delle precedenti, ma anche sulla base. di nuova visita ed elementi aggiornati, evidenziava la sussistenza della capacità di intendere e di volere del ricorrente; che tale valutazione non ha in alcun modo inciso sulla decisione di primo grado là dove ha ritenuto di applicare la diminuente del vizio parziale di mente; rilevato che il secondo motivo ,con cui si deduce la mancata risposta in merito alla dedotta n insussistenza dell'elemento soggettivo di cui al secondo motivo di appello 1 è geneticamente inammissibile, tenuto conto che il ricorrente non ha al riguardo articolato alcun motivo specifico, limitandosi a richiedere in via subordinata, nelle conclusioni (pag. 7 motivo di appello), di assolvere l'imputato per carenza dell'elemento soggettivo, questione in concreto superata alla luce della accertata capacità di intendere e di volere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i