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Ordinanza — n. 6920/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merely reiterative of lower court decision without new factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the arguments regarding liability, qualification, and sentencing were merely repetitive of the appellate court's decision. The appellant failed to address the factual and legal elements established in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the arguments of the lower judgment without presenting new facts or legal reasoning that could alter the outcome.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative arguments lack of new facts procedural dismissal Cassazione ordinanza motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERATO FRANCESCO nato a PAOLA il 03/10/1988 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 31572/24 - DESIDERATO Francesco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso e le conclusioni della difesa del 17 gennaio 2025 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; ritenuto che l'articolato motivo di ricorso, riguardante la responsabilità del ricorrente, la qualificazione della fattispecie contestata e la determinazione della pena, risulta meramente reiterativo dell'atto di appello, omettendo di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione di responsabilità e della dosimetria sanzionatoria; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2