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Ordinanza — n. 6919/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific argumentation against lower court criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for recidivism and omitted mitigating circumstances, but the court found the grounds generic and unsupported by a specific comparison with the lower court's adopted criteria. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate how the first-instance judgment violated the established legal standards regarding recidivism and mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as they fail to confront the specific criteria adopted by the court of first instance regarding recidivism and mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded recidivism criteria omitted mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE GIUSEPPE nato a TARANTO il 07/03/1986 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N. 31566/24 DI FIORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è generico e manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, tanto in merito al riconoscimento della recidiva, quanto in merito all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omesso riconoscimento di tali attenuanti come prevalenti sulla contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/