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Ordinanza — n. 6918/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and infounded, rejecting claims regarding identification and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6918/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mario Trinni's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the lack of identification doubts and the recidiva assessment to be generic and unsupported by specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appellate decision upholding the conviction for resistance to a public official and forgery was maintained without modification.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic criticisms lacking effective scrutiny of the lower court's factual findings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds resistance official recidiva assessment Cassazione Rome recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINNI MARIO nato a COSENZA il 10/04/1971 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trinni Mario; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e falso contestati e al trattamento sanzionatorio risultano generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione che ha rilevato come non vi fossero motivi per dubitare di quanto affermato dal verbalizzante circa l'identificazione del ricorrente, più volte fermato con lo stesso mezzo, peraltro, formalmente intestato alla moglie; rilevato che riproduttivo di identica censura e manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui si deduce violazione di legge in merito alla ritenuta recidiva in ragione della valorizzata aumentata capacità a delinquere, valutazione in fatto che, in quanto adeguata e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20