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Ordinanza — n. 6917/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because defense counsel lacks specific mandate to contest absent defendant's appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sasa Radosavljevic's defense counsel inadmissible due to the absence of a specific mandate to contest the judgment. The defense lawyer, who was absent and deemed unreachable during the appellate phase, argued for procedural violations without proper authorization. The court ruled that Article 581, paragraph 1-quater of the Code of Criminal Procedure requires an explicit mandate from an absent defendant before an appeal can be lodged, rendering this specific request invalid.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; The appeal of an absent defendant is inadmissible unless the defense counsel holds a specific mandate to contest the judgment granted subsequently to the sentence.

Parole chiave

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specific defense mandate absent defendant appeal inadmissible appeal procedural requirement Cassation procedure procedimento in contumacia assenza ingiustificata difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
285525, secondo cui il disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano
Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv.
Sez. 6, n. 45842 del 19/11/2024, Albornoz
Sez. 6, n. 45842 del 19/11/2024, Albornoz, in fase di massimazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC SASA nato il 10/10/1994 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rodasavljevic Sasa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui il difensore di ufficio dell'imputato, assente al processo e dichiarato irreperibile in sede di appello, deduce attraverso quattro motivi vizi di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale è inammissibile in quanto il difensore è privo di specifico mandato ad impugnare; che in tal senso depone il chiaro tenore dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., norma applicabile anche al ricorso per cassazione (cfr.

Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525, secondo cui il disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale; in tal senso, altresì, cfr.

Sez. 6, n. 45842 del 19/11/2024, Albornoz, in fase di massimazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il