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Ordinanza — n. 6916/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on evasion charges due to prior convictions and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6916/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniela Voci inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion. The appellate court found the appellant's conduct constituted evasion by working in a location different from her authorized site, while her eight prior convictions precluded any claim of non-punishment or prescription. Consequently, the court rejected the generic arguments regarding mitigating circumstances and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: The court must reject appeals based on generic allegations of non-punishment or prescription when the appellant's conduct involves evasion and is supported by a history of prior convictions that negate the existence of mitigating circumstances.

Parole chiave

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evasion of work authorization prior criminal convictions lack of mitigating circumstances statutory prescription period inadmissible appeal criminal liability procedural costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
che l'intensità del dolo precludesse il riconoscimento delle attenuati; che, invero, anche il generico accenno alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 99 cod. pen.
risulta manifestamente infondato in ragione della evidenziata sussistenza di ben otto precedenti per evasione; tiLp-t( rilevato che analogo &Me incontra il terzo motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione, non perenta in ragione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
che l'intensità del dolo precludesse il riconoscimento delle attenuati; che, invero, anche il generico accenno alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCI DANIELA nato a CATANZARO il 24/03/1978 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Voci Daniela; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso con cui si censura la responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (con accenni alla mancata applicazione della causa di non punibilità) e la prescrizione del delitto sono generici e manifestamente infondati avendo la Corte di appello evidenziato:

1) come costituisse evasione la condotta della ricorrente che era stata controllata in luogo differente rispetto a quello in cui era stata autorizzata a recarsi per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

2) che l'intensità del dolo precludesse il riconoscimento delle attenuati; che, invero, anche il generico accenno alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta manifestamente infondato in ragione della evidenziata sussistenza di ben otto precedenti per evasione; tiLp-t( rilevato che analogo &Me incontra il terzo motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione, non perenta in ragione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. contestata e ritenuta in sentenza relativamente a reato che, commesso il 13 gennaio 2017, si prescrive in dieci anni (12 gennaio 2027); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso