Criminal appeal dismissed for inadmissibility; autolesionism deemed sufficient threat to obstruct official duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Beier Vittoria Sharon inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural flaws, but the court found the lower court's reasoning logical and complete regarding the facts. The court ruled that the appellant's self-harming conduct constituted a sufficient threat to obstruct the performance of an official's duties, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: When an agent's self-harming conduct is intended to prevent or oppose the performance of an official act, it constitutes a threat sufficient to obstruct the office, justifying a finding of resistance to a public official.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEIER VITTORIA SHARON nato a REGGIO CALABRIA il 27/03/1977 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Beier Vittoria Sharon; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione già sottoposta al vaglio ed adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, con motivazione logica e completa, come la minaccia di atti autolesionistici costituisse minaccia idonea ad ostacolare il compimento dell'atto dell'ufficio (cfr.
Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, El Montassir, Rv. 268719 secondo cui sussiste il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in presenza di una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/20