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Ordinanza — n. 6912/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Raco Raffaele Giorgio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize mitigating circumstances and the removal of a seized vehicle, arguing procedural flaws and legal violations. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the alleged facts were unsupported by concrete evidence and merely repeated arguments already thoroughly refuted by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and merely reproduce identical criticisms already adequately refuted by the appellate court, lacking new concrete allegations.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetition of arguments lack of concrete evidence court costs award sequestro del veicolo sottrazione di cose sequestrate azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACO RAFFAELE GIORGIO nato a SEMINARA il 04/07/1969 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; L'>'\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raco Raffaele Giorgio; OSSERVA Ritenuto che l'unitario motivo con cui si censura l'integrazione del reato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, deducendosi vizi di motivazione e violazione di legge, .è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la possibile asportazione del mezzo in sequestro affidato alla custodia del ricorrente rilevando come la tesi a mente della quale sarebbe stato asportato un anno prima da appartenenti alla Polizia Forestale è versione sostenuta dalla sola difesa e priva di concreta allegazione; che analogo limite incontrano le ulteriori censure, avendo la Corte territoriale valorizzato, per negare le richieste attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, i precedenti penali del ricorrente, la prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione di ulteriori reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il