Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of issues already resolved by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marianna Ranieri's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had already rejected the claim of non-punishability under Article 131-bis and denied generic mitigating circumstances, finding the offense serious due to the violation of a custody title and prior criminal record. The Supreme Court ruled that since these identical issues were adequately addressed and refuted by the Court of Appeal, the appeal constitutes a mere repetition of those arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are merely a repetition of identical issues already adequately refuted by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI MARIANNA nato a CATANZARO il 10/12/1989 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ranieri Marianna; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dopo aver escluso la riduttiva lettura fornita dalla imputata (la donna veniva trovata alla distanza di 900 metri dall'abitazione ove era ristretta ed è stata esclusa la necessità di doversi recare dalla madre per ipotizzati motivi di salute), ha messo in evidenza la non scarsa offensività anche in ragione del reato che era alla base del titolo custodiale non rispettato (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e dei precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0