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Ordinanza — n. 6906/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding discretionary sentencing mitigation for vulnerable victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Angela Gervasoni's appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances. The appellate court correctly determined that the defendant's arguments regarding the victim's vulnerability were outweighed by the serious nature of the crime. The Supreme Court affirmed that appellate judges need not consider every favorable element, only those deemed decisive in their evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 60 c.p.: The appellate court is not required to address every favorable or unfavorable element presented by the parties; it suffices that the judge refers to the elements considered decisive or relevant, dismissing or overriding the others in the final assessment.

Parole chiave

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general mitigating circumstances vulnerable victim appellate discretion inadmissible appeal sentencing evaluation circostanze aggravanti o attenuanti eccezioni difensive attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.
Art. 60 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERVASONI ANGELA nato a BRESCIA il 21/06/1953 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gervasoni Angela; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello là dove ha assegnato rilevanza preminente (ritenendo recessive le allegazioni che si assumono di segno contrario della difesa) alle gravi modalità del fatto di reato posto in essere ai danni di persona vulnerabile; che infatti non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il