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Ordinanza — n. 6904/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise subjective element argument on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6904/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a conviction for offenses under Articles 337 and 612 of the Penal Code but failed to argue the subjective element of the crime during the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective because the necessary legal ground was not raised at the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 612 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the substantive ground of violation of law regarding the subjective element of the crime was not raised in the appellate judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective element omission appellate procedural defect violation of law ground Cassa delle ammende integrazione insufficiente esame della domanda d'asilo ammissione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 612, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELOUAKILI HICHAM nato il 13/11/1989 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 23941/24 ELOUAKILI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 612, comma 2, cod. pen., è inammissibile; considerato, invero, che il ricorrente propone il vizio di violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.337 cod. pen., non avendo, tuttavia, dedotto in sede d'appello alcuna censura afferente all'affermazione di responsabilità per tale reato; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2