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Ordinanza — n. 6903/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the Milan Court of Appeal's conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code, but the court found the criticism manifestly unfounded. The appellate court had logically and coherently integrated the elements of the contested facts, rendering the appeal's objections baseless.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the criticism of the lower court's reasoning is manifestly unfounded because the appellate court has motivated the decision in a logical, coherent, and punctual manner regarding the integration of the constitutive elements of the alleged offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded Article 337 penal code logical coherence procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
23440/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO LUIGI BRUNO nato a LAMEZIA TERME il 04/11/1984 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 23440/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pem è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3, 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20