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Ordinanza — n. 6900/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6900/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Di Mauro's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the qualification of the alleged crime. The appellant merely repeated generic complaints already rejected by the lower court without providing new arguments or logical connections. Consequently, the court ruled that the appeal violated Article 591 of the Criminal Procedure Code and ordered the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating generic grievances already rejected by the lower court without establishing a logical or legal correlation between the contested decision and the new grounds of appeal.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code repetition of grievances logical correlation procedural costs Article 591 protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
4-6); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO VINCENZO nato a CATANIA il 30/09/1963 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Mauro Vincenzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato al capo B) e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse generiche doglianze già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Cons gliere stensore Il Presidente