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Ordinanza — n. 6899/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Conte Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his alleged crime, claiming the physical characteristics identified in video footage were irrelevant and the recognition was unreliable. The court rejected these claims because they sought a factual reassessment of issues already decided in the appellate court, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of factual findings or evidence reliability when such issues were already definitively resolved by the court of appeal and lack specific procedural violations.

Parole chiave

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cassation review scope factual re-evaluation evidence reliability appellate finality inadmissible appeal spese di ristrutturazione onorario dell'architetto superamento dei costi di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE FRANCESCO nato a CATANIA il 06/07/1983 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Conte Francesco; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento del riconoscimento dell'imputato quale autore del reato contestato, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla rilevanza non dirimente della caratteristica fisica non individuabile dalle immagini estrapolate dalle videocamere e sulla ritenuta attendibilità del riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere stensore Il Presid nte