Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Conte Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his alleged crime, claiming the physical characteristics identified in video footage were irrelevant and the recognition was unreliable. The court rejected these claims because they sought a factual reassessment of issues already decided in the appellate court, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of factual findings or evidence reliability when such issues were already definitively resolved by the court of appeal and lack specific procedural violations.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE FRANCESCO nato a CATANIA il 06/07/1983 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Conte Francesco; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento del riconoscimento dell'imputato quale autore del reato contestato, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla rilevanza non dirimente della caratteristica fisica non individuabile dalle immagini estrapolate dalle videocamere e sulla ritenuta attendibilità del riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere stensore Il Presid nte