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Ordinanza — n. 6898/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific reasoning on sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lungu Nicolae inadmissible regarding both the conviction and the sentencing. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and challenged the penalty's justification, but the court found the first ground outside the scope of cassation review and the second ground unsupported. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence significantly exceeds the average, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation does not re-evaluate factual findings or impose specific reasoning on sentencing discretion unless the penalty is exceptionally high compared to the average.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific reasoning sentencing discretion penal code provisions cassation review limits adeguamento della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGU NICOLAE nato il 18/03/1993 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lungu Nicolae; considerato che il primo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ritenuta veridicità della denuncia di furto sporta dalla persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consig iere es ensore Il Presid