Italian Court dismisses appeal as it seeks factual re-evaluation outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Romeo Roberto inadmissible. The sole ground for appeal sought a re-evaluation of factual findings and evidence, which the court determined was extraneous to the scope of cassation review. Consequently, the court rejected the request for a new assessment of the trial record and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of factual findings or evidence without identifying specific distortions of procedural emergencies already recognized by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ROBERTO nato a CATANIA il 14/04/1967 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; /
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Romeo Roberto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 10-13 sulle dichiarazioni lineari, logiche e riscontrate dal teste di p.g. e dalla documentazione in atti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere stensore Il Presidente