Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest logical error in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Raffaele Alberico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The appellant argued for an alternative reading of the evidence based on different proof assessment parameters, but the court rejected this as merely a critique of the lower court's probabilistic logic. The decision rests on the principle that such criticisms are inadmissible unless they demonstrate an evident logical leap.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 1, lett. b) c.p.c.; Art. 390, comma 2, lett. b) c.p.c.: A cassation appeal based on the manifest illogic of the motivation is inadmissible if it merely contests the logical soundness of the decision without demonstrating an evident logical leap.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERICO RAFFAELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 10/08/1982 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Raffaele Alberico e la memoria inviata in limine; considerato che il motivo di ricorso si risolve nella proposizione di una lettura alternativa della vicenda oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito o su parametri differenti di apprezzamento delle prove; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove la censura basata sulla manifesta illogicità della motivazione deve enucleare un salto logico evidente ictu °cui/ e non limitarsi, come nel caso di specie, a contestare la tenuta logica della decisione, secondo parametri probabilistici, per quanto logicamente apprezzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese di parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 gennaio 2025 Il Conigliere estensore Il Prsi9nte