Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding sentencing discretion under Italian Penal Code articles 132 and 133.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Gagliano's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued that generic mitigating factors should outweigh aggravating circumstances, but the court found this reasoning manifestly unfounded. The decision rests on the principle that sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code is not subject to cassation review unless it constitutes arbitrary or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, Art. 133 cod. pen.: The assessment of sentencing discretion regarding the balance of aggravating and mitigating circumstances is not subject to cassation review unless it constitutes arbitrary or illogical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO LUCA nato a CATANIA il 02/12/1989 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gagliano Luca; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sull'adeguatezza del giudizio di comparazione alla luce della gravità del fatto e sugli elementi addotti dalla difesa già valorizzati per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere stensore Il Presiden