Italian Court dismisses appeal regarding sentencing discretion and procedural defects in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Oliveri Giovanni Ivan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial due to a lack of hearing for a defense association's recusal and challenged the sentencing severity. The court rejected these claims, ruling that procedural issues in written trials are unfounded and that the lower court's sentencing discretion was properly exercised without needing to address every mitigating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.; The appeal regarding procedural defects in written trials is manifestly unfounded, and the sentencing discretion of the trial judge remains valid when the penalty is below the average statutory range and justified by congruous expressions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIOVANNI IVAN nato a MILANO il 13/02/1974 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Oliveri Giovanni Ivan; considerato che il primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per mancato rinvio dell'udienza in appello per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, è manifestamente infondato nell'eventualità di 'rito cartolare', come nel caso di specie (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01); ritenuto che il secondo motivo (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; entità della pena) è manifestamente infondato poiché non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4), mentre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Secondo consolidato orientamento, nel caso di pena inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice utilizzi espressioni come «pena congrua o pena equa» o «congruo aumento» (si veda, in proposito, pag. 4), dovendosi esigere maggiore impegno motivazionale solo in caso di sanzioni superiori a quella soglia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consig 'ere e tensore Il Presi