Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and infounded arguments regarding general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Andrei Colesnicov's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground for appeal was rejected as lacking specificity because it merely repeated facts already deemed unfounded by the lower court. The second ground was dismissed as manifestly unfounded since the appellate court correctly relied on negative elements to deny generic mitigating circumstances without listing every single factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specificity by repeating facts already judged, and a denial of generic mitigating circumstances is valid if the court references decisive negative elements without exhaustive listing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLESNICOV ANDREI nato il 23/05/1981 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Colesnicov Andrei; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 6 sugli elementi a sostegno dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. rispetto all'individuazione dell'imputato quale autore dei reati); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigl ere e tensore DEPOS ITATA Il Presi