Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6891/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal damage, ruling facts and law support conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Muhammad Quadrat Ullah inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had found the elements of criminal damage established and rejected the claim of particular minor offense due to the significant damage rendering a camera unusable. The appellate court's reasoning regarding the defendant's mental state and the extent of the harm was deemed free from logical or legal flaws, leaving no ground for the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court's decision on the existence of subjective elements and the exclusion of particular minor offense is free from logical and legal flaws, as the facts clearly support the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal damage particular minor offense subjective elements inadmissible appeal Corte di Cassazione logical flaws legal flaws infrazione doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAMMADI QUADRAT ULLAH nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Muhammad Quadrat Ullah; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato contestato e al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondati avendo la Corte di merito ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di danneggiamento ed escluso la particolare tenuità dell'offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza dello stato di agitazione o di astinenza ai fini dell'esclusione della consapevolezza dell'imputato della propria condotta nonché sull'entità del danno cagionato, tale da rendere la telecamera in questione non più utilizzabile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere e tensore Il Presidente