Italian Court dismisses appeals on theft charges, ruling special leniency is an aggravating circumstance for prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Mavilia Andrea and Mavilia Giuseppe inadmissible regarding theft charges. The appellants argued for exclusion of criminal liability due to the minor nature of the offense and claimed the crime had expired. The court rejected these claims, stating that special leniency is merely an aggravating circumstance for prescription calculations rather than a standalone defense, and the limitation period had not yet elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Special leniency in theft is an aggravating circumstance for prescription limits, not an autonomous ground for exclusion of liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAVILIA ANDREA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/12/1961 MAVILIA GIUSEPPE nato a MESSINA il 28/02/1993 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti con un unico atto nell'interesse di Mavilia Andrea e Mavilia Giuseppe; considerato che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte già evidenziato l'assenza del presupposto applicativo della particolare tenuità dell'offesa con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla rilevanza, rispetto ad insopprimibili esigenze di sanità pubblica, dei marchi auricolari oggetto della condotta di ricettazione); ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso, è altresì manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani Nour Eddine, Rv. 284186 - 01) e, nella specie, il termine di prescrizione non risulta maturato alla data della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigl ere estensore Il Pr