Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation outside the cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hezzemberger Maikol inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a defect in reasoning regarding the evidence supporting the defendant's criminal liability for fraud. The court rejected this because the request sought a re-evaluation of factual findings already rejected on appeal, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or the credibility of witnesses when the appeal merely repeats facts already rejected on appeal without identifying specific distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEZZEMBERGER MAIKOL nato a MILANO il 12/06/1984 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hezzemberger Maikol; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, mira ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e motivatamente rigettate in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 6 sull'attendibilità del riconoscimento e delle dichiarazioni rese dalla teste, riscontrate da numerosi indizi gravi, precisi e concordanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con igliere estensore Il Presidente