Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Putrino Edoardo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court found the first two grounds for appeal generic and lacking the specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure to allow judicial review. Additionally, the third ground regarding prescription was rejected as unfounded due to the defendant's recidivism extending the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 642, comma 1 c.p.: Appeals must specify the exact elements underlying the criticism to enable the reviewing judge to exercise their scrutiny; generic complaints without specific factual or legal grounds are inadmissible, and recidivism can extend the prescription period for criminal offenses.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTRINO EDOARDO nato a VIBO VALENTIA il 24/07/1956 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Putrino Edoardo; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge nonché il travisamento delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono del tutto generici poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 12 e 13 sul granitico compendio probatorio a sostegno della conferma della pronuncia di penale responsabilità) non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il termine massimo di prescrizione dei reati di cui all'art. 642, primo comma, cod. pen., tenuto conto dell'aumento derivante dalla riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, non risulta essere decorso per entrambi i reati alla data della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese, nonostante la nota inviata dalla parte civile, atteso che la memoria di conclusioni cui era allegata non conteneva alcun elemento valutativo concreto e meritevole di considerazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigliere est nsore Il