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Ordinanza — n. 6886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific request for reclassification and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as theft rather than receiving stolen goods, but this was based on general temporal and spatial proximity without specific evidence linking the possession to the theft. The court ruled that the appeal was invalid because the request to reclassify the crime was not specifically substantiated in the appeal act, and the appellant's arguments amounted to mere factual complaints rather than legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the request to reclassify the crime is generic and lacks specific indicia linking the possession to the prior offense, and if the arguments consist merely of factual complaints without legal qualification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reclassification of crime receiving stolen goods theft qualification specific request requirement factual complaints appellate court decision abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE MAVERIK nato a MANERBIO il 22/02/1990 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maverik Carbone; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel reato di ricettazione contestato il luogo di quello di furto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); che, peraltro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01), essendosi nella specie limitata la difesa ricorrente ad evidenziare la mera vicinanza spazio-temporale del fatto con la commissione del reato di furto presupposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Co sigliere stensore Il Pr