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Ordinanza — n. 6885/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic arguments and arbitrary sentencing within judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6885/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stepich Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new trial regarding criminal responsibility and sentencing increases, but the court found these arguments merely repetitive of facts already rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific legal grounds and that the sentencing discretion exercised by the appellate court was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its arguments are generic repetitions of facts already decided or if the sentencing discretion exercised by the court of first instance does not result from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection sentencing judicial discretion continuation of crime court of cassazione modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPICH SIMONE nato a MILANO il 14/05/1971 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; Ji udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

t Letto il ricorso di Stepich Simone; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici che l'argomento difensivo nemmeno contesta compiutamente, così peccando di genericità (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione, che evidenziano la fuga dopo l'arresto della macchina quale elemento di definitiva corroborazione della tesi accusatoria, aspetto al quale il motivo non fa cenno); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Con iglier estensore Il