Cassation Court dismisses appeal regarding aggravated fraud circumstances and lack of minor damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Walter Monaco's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The court found the territorial judge's reasoning sound regarding the aggravating circumstance of diminished defense and the exclusion of the minor damage mitigation due to the victim's inability to verify the proposal's seriousness. Consequently, the appeal was rejected, and Monaco was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, comma 2-bis, n. 2-bis c.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: The court may reject an appeal when the lower court correctly identifies aggravating circumstances based on fraud consumption methods and excludes minor damage mitigation due to the victim's inability to verify the proposal's seriousness and the non-trivial value of the sum involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO WALTER nato a CALTAGIRONE il 28/04/1981 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Monaco Walter; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma n. 2-bis, cod. pen. e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, alla luce delle modalità di consumazione della truffa e ha escluso che l'importo oggetto della condotta fraudolenta rientrasse nell'ambito di applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (si vedano, in proposito, pagg. 8 e 9 sulla mancanza di possibilità per la vittima di verificare la serietà e affidabilità della proposta e sul valore non irrisorio della somma sottratta, anche in considerazione della condizione economica della p.o.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Cons gliere estensore Il Presidepte