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Ordinanza — n. 6883/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and discretionary nature of provisional damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Morabito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and civil party expenses. The court rejected the first ground as a generic critique of the lower court's reasoning rather than a specific challenge to the lack of motivation, and dismissed the second ground because provisional damages are discretionary decisions not subject to cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to cover all associated legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals against discretionary decisions on provisional damages are inadmissible as they lack the requisite motivation and are destined to be overturned by the final judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal provisional damages discretionary decision lack of motivation cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/07/1994 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Morabito; considerato che il primo motivo di ricorso si risolve nella proposizione di letture alternative della vicenda oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest'ultima, come una ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da risultare evident ictu ocu/i; ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso, lungi dal raggiungere lo standard necessario, consistono, nella prima parte, in una generica esposizione di principi generali e, nella seconda, nella riproposizione di considerazioni attinenti al merito, non consentita in questa sede, a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata; considerato, in relazione al secondo motivo di ricorso, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativamente alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese di parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Garavaglia Valerio che iquida in complessivi C 2.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consig iere stensore I