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Ordinanza — n. 6882/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6882/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOLI VITO nato a BARI il 03/08/1985 i avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; i Letto il ricorso di Biancoli Vito; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6882/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOLI VITO nato a BARI il 03/08/1985 i avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; i Letto il ricorso di Biancoli Vito; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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prestazioni pubblicitarie infrazione alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione commessa nell'azienda contrassegno stradale pubblicità comparativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOLI VITO nato a BARI il 03/08/1985 i avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Biancoli Vito; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sugli elementi a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità e sulle ragioni dell'inattendibilità della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consigli re e,stensore Il Pr